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LEGGE 4 febbraio 1963, n. 129

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1967)
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Testo in vigore dal:  17-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.
Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.