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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 110

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri
generali   e  di  funzionamento  degli  enti  e  sezioni  di  riforma
fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
  La  somma  di  cui al presente articolo e' ripartita tra gli enti e
sezioni  interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le
foreste  di  concerto con il Ministro per il tesoro ed e' erogata nei
limiti  e  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 26 della legge 12
maggio  1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n.
224.