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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 110

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.