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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 67

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il "Fondo nazionale per il soccorso invernale".
Dalla stessa, data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.