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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-1963

Art. 5


La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO