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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-1963

Art. 3


L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".