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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-1963

Art. 2


L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".