stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1962, n. 1873

Modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1972)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-2-1963 al: 24-5-1972
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;
Considerata l'opportunità di determinare i criteri e le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere a, b, c, d, e, f, g, del Codice postale e delle telecomunicazioni sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, mediante accertamenti statistici da effettuare, almeno ogni triennio, in una quindicina dei mesi di maggio e di ottobre per le corrispondenze ordinarie, ed in due quindicine successive di due mesi successivi, per le raccomandate ed assicurate, con l'intervento anche di funzionari del Ministero del tesoro.