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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1963 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 23 gennaio 1963, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1

Amnistia


È concessa amnistia:
a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62 n. 4 del Codice penale;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.
L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.