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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712

Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2011)
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Testo in vigore dal: 12-1-1963
al: 9-5-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso    le   sedi   provinciali   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  istituiti
Comitati consultivi provinciali.
  I Comitati sono composti:
    1)  da  10  rappresentanti  dei  lavoratori,  dei  quali  fino in
rappresentanza  dei  dirigenti,  e  da 6 rappresentanti dei datori di
lavoro  nel  numero  stabilito  per  ciascun  settore  produttivo dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
    2)  da  un  funzionario degli organi periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
    3) dal medico provinciale;
    4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge
da segretario.
  I  membri  del  Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su
designazione  delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria
piu'  rappresentative  per i membri di cui al punto 1) del precedente
comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le
organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni
di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di
provvedervi direttamente in loro sostituzione.