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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712

Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2011)
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Testo in vigore dal: 4-5-2011
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso   le   sedi   provinciali   dell'Istituto   nazionale    per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  istituiti
Comitati consultivi provinciali. 
  I Comitati sono composti: 
    1) da  10  rappresentanti  dei  lavoratori,  dei  quali  fino  in
rappresentanza dei dirigenti, e da 6  rappresentanti  dei  datori  di
lavoro nel  numero  stabilito  per  ciascun  settore  produttivo  dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
    2) da un funzionario degli organi periferici  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale; 
    3) dal medico provinciale; 
  ((3-bis)  da  un  rappresentante   dell'associazione   maggiormente
rappresentativa a livello  nazionale  dei  mutilati  e  invalidi  del
lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;)) 
    4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge
da segretario. 
  I membri del Comitato sono nominati con decreto  del  prefetto,  su
designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di  categoria
piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1)  del  precedente
comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le
organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni
di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di
provvedervi direttamente in loro sostituzione. (1) 
    

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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 15 aprile 1965, n.413 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
"I  Comitati  consultivi  provinciali presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro di cui all'art. 1
della  legge  3  dicembre  1962,  numero  1712,  sono integrati da un
rappresentante  degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su
designazione   dell'organizzazione  sindacale  dell'artigianato  piu'
rappresentativa."