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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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vigente al 12/09/2024
Testo in vigore dal: 15-8-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Il   coefficiente   di   moltiplicazione   delle   pensioni  base
contemplate  dall'articolo  9  della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel
testo  modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a
86,4 volte)).