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LEGGE 27 luglio 1962, n. 1228

Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta, è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non tornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.
Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.
L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:
a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, industria, e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonché sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;
b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;
c) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero;
d) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonché del bollo sui titoli stessi.
Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori, dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.
L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.
Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.