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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1972)
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Testo in vigore dal:  5-9-1962

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

È istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.
Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.