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LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1657

Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

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Testo in vigore dal: 5-4-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo
Protocollo  addizionale  all'Accordo  generale  sui  privilegi  e  le
immunita'  del  Consiglio  d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di
ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.