stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-2-1962 al: 13-5-1978
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa


Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale non è necessaria l'autorizzazione, ancorché essa sia richiesta per l'esercizio della azione penale.
Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.