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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1308

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1962 al: 8-1-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
a) Funzione di Magistrato di Cassazione
Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000;
Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.
b) Funzione di Magistrato di Corte di appello
Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
c) Funzione di Magistrato di Tribunale
Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000.
Agli auditori giudiziari è corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.