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LEGGE 24 novembre 1961, n. 1306

Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  6-1-1962 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I fondi di riserva, degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:
mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;
contanti in cassa;
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario; cartelle fondiarie di propria emissione;
cartelle di credito agrario;
conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle.
Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'art. 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.