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LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-11-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 174. (Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario).
"I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario). - "La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 183. (Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto). - "I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
Art. 184. (Promozioni ad applicato ed archivista). - "La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 191. (Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente). - "I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
Art. 192. (Promozione ad usciere e ad usciere capo). - "La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta".