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LEGGE 28 luglio 1961, n. 850

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  16-9-1961 al: 17-10-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - TAVIANI - GONELLA - TRABUCCHI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA