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LEGGE 21 luglio 1961, n. 685

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.