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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498

Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 770 (in G.U. 19/08/1961, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2001)
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Testo in vigore dal:  22-6-1961 al: 4-12-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi a disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.