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LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  30-6-1961 al: 30-12-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.