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LEGGE 3 aprile 1961, n. 283

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.
Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio.
L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.
Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda; trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.
Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad eccessiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.