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LEGGE 3 febbraio 1961, n. 39

Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  17-3-1961 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario è consentito di procedere all'emissione delle, cartelle fondiarie anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 16, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, vincolando i contratti condizionati di cui all'articolo 16, comma primo, di detto testo unico, purché sia stato provveduto da parte degli Istituti stessi alla iscrizione dell'ipoteca.
L'importo dei contratti condizionati vincolati alla, emissione delle cartelle fondiarie ai sensi del precedente comma, non potrà eccedere, per ciascun Istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione versato nonché delle riserve non aventi specifica destinazione.
L'Istituto che abbia proceduto all'emissione di cartelle fondiarie col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi precedenti, dovrà procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipula dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, l'Istituto dovrà rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di cartelle che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.
Agli Istituti che si avvalgano della facoltà di cui sopra sarà applicabile l'articolo 85, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.
Restano fermi per il totale delle cartelle in circolazione, ove ricorrano, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.
Per le cartelle emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre rispetto al termine di cui al sesto comma dello articolo 32 del citato testo unico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1961

GRONCHI FANFANI - TAVIANI - GONELLA - TRABUCCHI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA