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LEGGE 17 agosto 1960, n. 908

Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
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Testo in vigore dal:  15-9-1960 al: 31-12-2018
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonché di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:
a) ordinativi diretti;
b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;
c) ruoli di spesa fissa.
Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonché degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.