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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1960 al: 22-4-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonché le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.
La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.