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LEGGE 3 marzo 1960, n. 185

Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

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Testo in vigore dal:  23-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:
"L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;
c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe".
Con effetto dal 1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:
"L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;
b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".