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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1959, n. 750

Revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-10-1959 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I ruoli organici dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4 annessi al presente decreto. Il personale appartenente a ruoli, le cui qualifiche sono modificate dal presente decreto, assume la nuova qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso già rivestita.
I ruoli di cui all'allegato A tabella XXXVII-XXXXIII ed all'allegato C tabelle I - II - III - IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, restano ad esaurimento, continuando ad osservarsi le norme che disciplinano i ruoli stessi.
I ruoli delle carriere esecutive degli applicati tecnici di sanità e dei tecnici del servizio schermografico di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi. Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato, con decreto del Ministro, nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici ed assegnato alla qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso rivestita nel ruolo di provenienza. Tale personale conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite; a pari anzianità di qualifica, l'ordine di precedenza nel ruolo è stabilito sentito il Consiglio di amministrazione, rispettando, in ogni caso, tra provenienti dallo stesso ruolo, l'ordine di precedenza del ruolo originario.