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LEGGE 30 luglio 1959, n. 700

Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-9-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.
Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.
A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.