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LEGGE 19 luglio 1959, n. 588

Agevolazioni per il servizio dei "piccoli prestiti E.N.P.A.S.".

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Testo in vigore dal:  25-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.