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LEGGE 19 luglio 1959, n. 588

Agevolazioni per il servizio dei "piccoli prestiti E.N.P.A.S.".

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Testo in vigore dal: 25-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente
nazionale  di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui
fino  all'ammontare  di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni,
al  saggio  vigente  al  momento  della  concessione, da destinare ad
operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia
dello  Stato  per  l'ammortamento  di  detti  mutui  per  capitale ed
interessi.