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LEGGE 20 marzo 1959, n. 144

Modifiche all'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

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Testo in vigore dal:  30-4-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotto a due anni, salvo la facoltà, del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1959

GRONCHI SEGNI - TOGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI MEDICI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA