stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1958, n. 327

Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-5-1958 al: 29-3-2006
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:
al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;
quando trattasi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi;
al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi.