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LEGGE 21 marzo 1958, n. 314

Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1977)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958 al: 12-5-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituiti professionali a tipo marinara o di scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", "marinaio autorizzato alla pesca mediterranea", e "meccanico navale di 2ª classe per motonavi", di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.