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LEGGE 13 marzo 1958, n. 264

Tutela del lavoro a domicilio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1974)
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Testo in vigore dal:  24-4-1958 al: 19-1-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità - anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata - lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.
I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge.
Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.
Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.