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LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1

Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.

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Testo in vigore dal:  16-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre
1963.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA