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LEGGE 13 marzo 1958, n. 165

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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  • Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo

    CAPO I
    PERSONALE INSEGNANTE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • PERSONALE DIRETTIVO
  • 8
  • 9
  • 10
  • PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI
    DEI SORDOMUTI E DEGLI EDUCANDATI
    FEMMINILI STATALI
  • 11
  • 12
  • DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE
    DIRETTIVO E INSEGNANTE
  • 13
  • 14
  • Carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica
    istruzione
  • 15
  • Compensi per prestazioni complementari
    Aumento dell'indennità di direzione
  • 16
  • 17
  • Disposizioni finali e transitorie
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-1958 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Qualifiche)


Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.
La qualifica di straordinari è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio; di prova.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.