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LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126

Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1993)
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Testo in vigore dal:  27-3-1958 al: 8-5-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Classi delle strade).


Le strade di uso pubblico si distinguono in statali provinciali, comunali, vicinali e militari.