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LEGGE 23 febbraio 1958, n. 84

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1 aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1 aprile 1959 e la costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA