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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 52

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto - legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 89. - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse, nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:
sulle prime lire 1.270.000................... 28,35 %
da lire 1.270.001 a lire 2.000.00............ 4,95 %
da lire 2.000.001 a lire 5.000.000........... 3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000.......... 1,85 %
oltre lire 10.000.000........................ 1,55 %

Art. 91. - "La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 420.000 quando risulti inferiore a tale somma.
Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione, l'amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria".

Art. 94. - "Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sarà presa a base la liquidazione dell'aggio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91".

Art. 95. - "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.
L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in forma forfetaria, nella misura, corrispondente al 50 per cento dell'aggio lordo spettante, liquidato ai sensi dei precedenti articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti d'aggio.
L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfettario di cui al secondo comma del presente articolo.
Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".

Art. 99. - "I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio, diminuito come al secondo comma del precedente art. 95, nella seguente misura:
dell'8 per cento per le ricevitorie di prima classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di terza classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di quarta classe.
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie ed i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per cento della sola retribuzione per essi stabilita.
Tale ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, al quale spetta l'obbligo di versare all'Ente lo intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.
Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.
Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori di uso, le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali".

Art. 100. - "Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni eccedenti i primi 5.000.000 di lire annue è attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.
Ai fini di cui sopra, le gestioni di ciascun ricevitore inferiori ad un anno sono ragguagliate ad anno intero".