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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1958, n. 8

Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84 (in G.U. 05/03/1958, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1958 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente la emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1959;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di consentire ai possessori di buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 di ottenere il rinnovo di detti titoli nonché di costituire in Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze; Decreta:

Art. 1



È data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi - 1959 di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959.
In corrispondenza dell'operazione di rinnovo il Ministro per il tesoro emetterà, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che godranno, oltre ai premi da assegnarsi mediante sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di rinnovo, previsto dal successivo art. 2.