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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1175

Proroga di alcune agevolazioni daziarie e nuove modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa.

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Testo in vigore dal:  17-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto. Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista, la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1958:
a) è elevato a quintali 30.000 il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, di cui ai decreti Presidenziali 25 maggio 1954, n. 253 e 18 aprile 1957, n. 219;
b) è elevato a quintali 100.000 il contingente annuo della caseina (voce di tariffa ex 442), ammesso in esenzione daziaria se destinato alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui al decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23.