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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1172

Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed ausiliarie per la produzione della gomma sintetica.

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Testo in vigore dal:  17-12-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Divinilbenzolo (voce della tariffa, doganale ex 362-a-5-delta);
Estratti aromatici (voci ex 271-5-b-beta ex 389);
Terziario butilcatecolo (voce ex 364-b-5)
Trietilentetramina (voce ex 370-b-1-beta);
Lecitina (voce ex 370-d-1-gamma);
Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-d-2);
Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-a-4);
Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-a-9);
Paramentano idroperossido (voce ex 376-e);
Talloil distillato (voce ex 388-bis);
Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti acrilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389);
Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-a);
Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-b);
Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-ce-1 oppure ex 431-d-1).