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LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 13-8-1957
al: 23-8-1960
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pubbliche  Amministrazioni,  gli  Enti  pubblici  e  le Aziende
statali,  in  deroga  all'art.  6  del decreto legislativo 5 febbraio
1948,  n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n.
262,  sono  tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento,
che  sia  dotato di centralino telefonico di smistamento a piu' di un
posto  di  lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di
centralinista.
  L'obbligo  dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i
privati  datori  di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente   comma,   per  le  assunzioni  di  centralinisti  che  si
verificheranno  a  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  si  intendono
centralini   telefonici  quelli  installati  presso  uffici,  sedi  o
stabilimenti  che  abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono  in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le
centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
  La  fornitura  degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per  le  trasformazioni  tecniche  necessarie per consentire ai privi
della  vista  il  lavoro  di  centralinisti  telefonici,  e' a carico
dell'Unione italiana dei ciechi.