stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1957, n. 235

Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-5-1957 al: 20-5-1968
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.
In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte.
Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.