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LEGGE 3 febbraio 1957, n. 16

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di "messo di conciliazione".