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LEGGE 13 febbraio 1957, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200 a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

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Testo in vigore dal:  16-2-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:
"All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1957

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - ZOLI - CORTESE - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO