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LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1533

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1957 al: 4-5-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.
Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.
Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.