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LEGGE 1 dicembre 1956, n. 1426

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  17-1-1957 al: 29-7-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.